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IL PERIODO DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Il  Territorio  Libero  di  Trieste  (TLT),  Stato autonomo  con propria  sovranità, smilitarizzato  e  neutrale,  è  quindi  sorto  e funziona correttamente in accordo ai dettami del Trattato di Pace e del  Regime  Provvisorio (vedi figura 3). Vengono applicate le norme di fiscalità  e  di  bilancio  economico proprie  del TLT.  La  legislazione  specifica  del  territorio viene  promulgata  con  Gazzette  Ufficiali  del TLT.


L’articolo 3 dell’allegato VI prevede la nomina del  Governatore  che,  in  virtù  dello  spirito internazionale  del  nuovo  Stato,  non  deve essere  né  cittadino  triestino,  né  italiano,  né jugoslavo.  Segue  un  periodo  in  cui  i  due blocchi  orientale  ed  occidentale  (è  ormai  in atto la guerra fredda), sfruttano la questione di Trieste  per mantenere alta la  tensione. Tutti i  Governatori  proposti  sia  da  una  parte  che dall’altra  vengono  sistematicamente sottoposti a veto per motivi i più disparati. Si è  giunti  sino  a  porre  un  veto  reciproco  sullo stesso nome, prima proposto da un blocco poi dall’altro!


Durante questo periodo sono numerose le leggi italiane che confermano gli obblighi derivanti dal Trattato di Pace, relativamente al Territorio Libero di Trieste (trasferimento dei dipendenti pubblici, abolizione  della  Corte  d’Appello, ratifica  del  Trattato  di  Pace,  Codice  della  Navigazione,  Uffici Consolari, supporto al sistema monetario del TLT). Tali leggi sono tuttora in vigore! Durante gli anni ’50 la Guerra Fredda si inasprisce e la situazione internazionale peggiora (guerra di Corea). La questione di Trieste perde di importanza rispetto ai rischi di una nuova guerra che poteva usare armamento nucleare.


Sia  l’Italia  che  la  Jugoslavia  approfittano  di  questo periodo  di  disattenzione  internazionale  per ottenere  vantaggi.  L’Italia  favorisce  l’insorgere  di  disordini  nella  Zona  A  e  paventa  rischi  di incorporazione di Trieste nella Jugoslavia. Nella Zona B la Jugoslavia costringe ad un nuovo esodo la popolazione potenzialmente ostile e ad un definitivo incorporamento nella Repubblica Federativa, istigando  i rimanenti ad un odio contro gli italiani rei  degli abusi perpetrati  sotto  il regime fascista. Trieste  si  vede  nuovamente  costretta  ad  accogliere  gli  esuli  istriani  che  erano  in  generale  più facilmente assoggettabili ad abbracciare il patriottismo italiano.

Nella Zona A le tensioni raggiungono  un limite tale da non poter essere più controllate se non anche con la forza. Il rischio che il tutto si trasformi in una guerra civile o addirittura una contrapposizione di  forze  armate  inducono  i  Governi  del  Regno  Unito,  degli  USA,  dell’Italia  e  della  Jugoslavia  ad addivenire ad un Memorandum d’Intesa (Memorandum of Understanding) con il quale si trasferisce l’amministrazione provvisoria della Zona A dal Governo Militare Alleato (GMA) al governo  italiano mentre alla Jugoslavia viene confermata l’amministrazione civile della Zona B.


Il Memorandum d’Intesa viene sottoscritto a Londra il 5 ottobbre 1954.


In linea generale il Memorandum d’Intesa viene considerato legittimo anche se  dal punto di vista del diritto internazionale potrebbe essere attaccabile in diversi suoi aspetti.


La  comunità  internazionale  però  ritiene  che  con  questo  atto  si  sarebbero  scongiurati  i  rischi  di aumento della tensione. Anche in questa occasione non viene modificato lo “status” di indipendenza del TLT ma si ribadisce  che Italia e Jugoslavia provvederanno all’amministrazione civile rispettivamente delle Zone A e B .


(vedi figura 4).

Viene  inoltre  espressamente  ribadito  all’Italia  che  dovrà  essere  mantenuto  il  Porto  Franco Internazionale di Trieste e nulla cambia in termini di sovranità del territorio (vedi figura 5).


E’  importante  aver  ben  chiara  la  differenza  fra  “amministrazione”  e  “sovranità”  .  Uno  Stato amministratore è obbligato ad applicare le legislazione specifica del territorio amministrato mentre uno stato sovrano ha pieni poteri di applicare nel territorio le proprie leggi.

Figura 3

Figura 4

Figura 5


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